Cassazione: illegittimo il contributo di solidarietà per le pensioni già maturate

Pubblicato il 12 dicembre 2014

Ko il prelievo imposto ai commercialisti per il periodo 2009/2013

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26102 dell'11 dicembre 2014, ha respinto il ricorso presentato dalla Cassa dei dottori commercialisti contro la decisione con cui i giudici di merito, in accoglimento delle domande di alcuni commercialisti già titolari di pensione di vecchiaia, avevano accertato l'illegittimità del prelievo operato dalla Cassa medesima sulla loro pensione a titolo di contributo di solidarietà, in applicazione dell'articolo 22 del nuovo Regolamento della Cassa, approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004 e, per l'effetto, condannato l'Ente di previdenza alla restituzione degli importi prelevati a tale titolo.

Pensioni in pagamento come diritto acquisito

I giudici di legittimità hanno, in particolare, aderito alle argomentazioni rese del testo della sentenza impugnata dove era stato precisato come il Regolamento della Cassa dei commercialisti, in quanto atto non avente forza di legge, non poteva prevedere una riduzione delle pensioni già maturare e in pagamento, configurando, le stesse, un diritto acquisito e non un'aspettativa.

Nel caso in esame, inoltre, il provvedimento unilaterale dell'Ente previdenziale aveva inciso sulle pensioni non per impedire un aumento bensì per ridurne l'ammontare, onde non poteva invocarsi la nuova normativa.

E ciò senza contare che la fattispecie in esame, riguardante il contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti per il periodo 2009/2013, non avrebbe potuto essere trattata in modo diverso da quella già presa in considerazione dalla Corte di cassazione – sentenza n. 25029/2009 - per il periodo 2004/2008.
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