Cassazione: il mobbing non può essere considerato come reato penale
Pubblicato il 14 gennaio 2011
La sentenza della Cassazione, sesta sezione penale, n.
685 del 13 gennaio 2011 ha dettato un principio relativo alle condotte di mobbing enunciando la non applicazione della tutela a livello penale. Ha poi precisato che le pratiche vessatorie e persecutorie utilizzate dal datore di lavoro possono rientrare nell'ambito del codice penale e quindi essere perseguibili come reato solo qualora fra datore e dipendente vi sia un rapporto assimilabile a quello familiare; in questo caso sovviene la tutela prevista dall’art. 572 del codice penale, ossia il delitto di maltrattamenti in famiglia.
Più precisamente si ha rapporto parafamiliare quando si verificano
“relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i detti soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole in quello che ricopre la posizione di supremazia”.
I magistrati consigliano, in situazioni di prevaricazione del datore verso il dipendente, di avvalersi del procedimento civile visto che il mobbing può dar luogo al risarcimento del danno causato al lavoratore. Infatti il datore di lavoro risponde in base all'articolo 2087 del codice civile per responsabilità contrattuale.