Cassazione divisa sul riconoscimento del rimborso delle spese generali
Pubblicato il 14 marzo 2011
Non sussiste univocità di interpretazioni da parte dei giudici della Cassazione sulla maggiorazione di diritti ed onorari pari al 12,5% come rimborso delle spese generali dell'avvocato, in caso di controversie intentate dai professionisti verso i clienti per mancato pagamento degli onorari spettanti.
A distanza di soli quattro mesi la seconda sezione della Corte ha deciso per due posizioni completamente diverse. I procedimenti riguardavano entrambe quello previsto dall'articolo 28 della legge 794/142 che si attiva con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario competente per la lite.
Con pronuncia n.
24081/2010 la Corte ha negato all'avvocato il rimborso delle spese generali del 12,5% sugli onorari ed i diritti ritenendo che, nel procedimento ex legge 794/42, il giudice non può sostituirsi nella determinazione della somma al richiedente e quindi liquidare un importo maggiore di quello indicato nell'atto. Quindi se l'avvocato non fa espressa richiesta di tali somme, il giudice non può riconoscerle automaticamente.
Opposta la pronuncia n.
2170 del 2011 in cui i giudici hanno deciso per l'erogazione delle spese generali al legale anche in assenza della richiesta espressa, sostenendo che il riconoscimento diviene automatico nel momento in cui si verifica la condanna alle spese di lite.