La Corte di Cassazione, con due sentenze depositate in data 21 luglio, le nn. 17051 e 17052, ha voluto ribadire un orientamento ormai consolidato dal lontano 2003, secondo cui gli obblighi di monitoraggio delle attività detenute all'estero ricadono non solo sugli intestatari formali o i beneficiari effettivi dei conti correnti esteri, ma anche sui soggetti che abbiano la disponibilità e comunque la possibilità di movimentazione dei citati investimenti e attività, in quanto aventi la disponibilità di fatto di somme di denaro.
Dal punto di vista degli obblighi da rispettare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, il tutto si traduce con uno specifico adempimento: la compilazione del modulo RW del modello UNICO.
Tuttavia, la procedura non è esente da dubbi e incertezze, nonostante le numerose indicazioni rilasciate dalla stessa Amministrazione finanziaria, al fine di dirimere le problematiche applicative sorte con l’esplicarsi delle operazioni di scudo fiscale. Infatti, se appare del tutto normale che il contribuente titolare di un conto corrente all'estero proceda alla compilazione del quadro RW, per via del coincidere dei requisiti di titolarità e disponibilità dell'attività finanziaria, diversamente sorgono dubbi sul fatto che gli stessi obblighi ricadano anche sui quei soggetti non direttamente titolari di attività detenute all’estero, ma comunque in grado di operare su un conto estero.
Come già sottolineato dalla Cassazione in una sentenza del 2003, anche gli ultimi due orientamenti giurisprudenziali citati ribadiscono lo stesso principio di diritto, per cui l’obbligo di compilazione del modulo RW ricadrebbe pure sul mero intestatario che ne abbia la detenzione o sul disponente, anche quando il rapporto con il beneficiario effettivo sia di natura fiduciaria e preveda l’obbligo di ritrasferimento o di utilizzazione nell’interesse altrui.
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