Cassazione: casalinga risarcita anche del danno patrimoniale
Pubblicato il 21 luglio 2010
Con sentenza depositata lo scorso 20 luglio, la n. 16896, la Terza sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una donna, casalinga, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso alla stessa il risarcimento, a seguito di lesioni conseguenti a sinistro stradale, anche del danno patrimoniale da diminuita capacità di lavorare in casa.
In particolare, la ricorrente si era vista riconoscere solo il danno biologico ed il danno patrimoniale da lucro cessante ma non il danno da invalidità del 30%, incidente sulla propria attività. Sull'assunto che il proprio lavoro dovesse essere quantificato e paragonato a quello di un lavoratore dipendente, la stessa aveva adito i giudici di legittimità.
La Corte ha aderito alle contestazioni della donna precisando come “l'eventuale continuazione delle attività domestiche non esclude la sussistenza del danno de quo se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento lo svolgimento delle attività predette, comportano però una maggiore usura e di conseguenza rendono verosimile un'anticipata cessazione dell'attività lavorativa, ovvero precludono alla vittima la possibilità di svolgere attività più remunerative”.