Cassa integrazione, INPS: codici di conguaglio via Pec

Pubblicato il 15 maggio 2020

Al fine di agevolare le aziende nell’individuazione dei codici da esporre in Uniemens in caso accesso alla cassa integrazione guadagni, l’Istituto Previdenziale invierà una comunicazione Pec alle aziende, tramite “Comunicazione Bidirezionale”, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”. Agli intermediari, invece, verranno notificati via email i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione <DenunciaAziendale> della denuncia Uniemens.

Ne dà notizia l’INPS, con il Messaggio n. 1997 del 14 maggio 2020, specificando altresì che il codice di conguaglio è visualizzabile anche all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende”, “Dati complementari”, accedendo all’applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell’ambito dei “Servizi per le Aziende e consulenti”.

Cassa integrazione, codici da utilizzare

Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali e per le quali la copertura degli oneri rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza, devono essere riportati i seguenti codici di conguaglio:

Solo per le autorizzazioni di CIGO per “COVID-19”, oltre i sopracitati limiti di fruizione, occorre utilizzare i seguenti codici di nuova istituzione:

Cassa integrazione, adempimenti in caso di pagamento diretto

Per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza l’indicazione delle settimane e dell’evento figurativo.

Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità, con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.

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