Ulteriori dodici settimane di integrazione salariale Covid a partire dal 1° gennaio 2021. La novità, contenuta nell'art. 1, comma 300, della legge di bilancio per l'anno 2021, riconosce il predetto periodo di dodici settimane ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Doppio binario per l'arco temporale di settimane concedibili: sino al 31 marzo 2021 per le imprese che ricorrono alla cassa integrazione ordinaria; sino al 30 giugno 2021 per assegno ordinario o cassa integrazione in deroga.
Senza necessità di ulteriori provvedimenti integrativi, diversamente da quanto precedentemente avvenuto, le settimane richiedibili saranno sufficienti a tutelare i datori di lavoro dal blocco dei licenziamenti vigente sino alla data del 31 marzo 2021.
In continuità con i provvedimenti normativi che hanno caratterizzato la seconda metà dell'anno 2020 (Decreto Agosto e Ristori), l'art. 1, comma 300, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di richiedere ulteriori 12 settimane di integrazioni salariali.
La prima evidenza si pone con riferimento ai periodi richiedibili.
I datori di lavoro che ricorrono alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) potranno richiedere le nuove dodici settimane per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 marzo 2021. Diversamente, i datori di lavoro che possono accedere all'assegno ordinario (sia INPS che FSBA ovvero erogato dal Fondo di solidarietà dei lavoratori in somministrazione) o alla cassa integrazione in deroga potranno richiedere le dodici settimane previste dalla legge di bilancio 2021 dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Altresì, con la medesima formulazione sancita dal Decreto Agosto e ripresa nel Decreto Ristori, i periodi di integrazione salariale richiesti ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, per periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane previste dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Pertanto, le imprese che, successivamente al 16 novembre 2020 non abbiano utilizzato ovvero abbiano utilizzato parzialmente, al 31 dicembre 2020, le sei settimane previste dal Decreto Ristori o le settimane del Decreto Agosto, potranno, per i periodi successivi (e, dunque, dal 1° gennaio 2021) utilizzare le restanti settimane del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (sino al 31 gennaio 2021).
Si rammenta che, tra i requisiti d'accesso alle settimane della legge di bilancio 2021 non si annovera - così come visto nelle precedenti disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale - l'aver utilizzato l'intero periodo richiedibile ai sensi di precedenti provvedimenti normativi (v. art. 12, comma 12, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137).
Pertanto, le richieste potranno essere disciplinate come di seguito:
Per quanto concerne la platea dei lavoratori beneficiari appaiono quanto mai opportuni i chiarimenti amministrativi dell'INPS. In particolare, stante il tenore letterale della norma alle dodici settimane di integrazione salariale, richiedibili ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, potranno accedere i lavoratori assunti alla data del 25 marzo 2020 e, chiaramente, in forza al 1° gennaio 2021. La deduzione, seppur meritevole di auspicabile estensione d'applicazione - così come apprezzato nei precedenti provvedimenti -, trova conforto nell'espresso richiamo della novella legislativa alla disciplina del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in particolar modo, al comma 8, dell'art. 19, ed al comma 3, dell'art. 22.
Per le imprese che ricorrono alla CIGO o con organico superiore a cinque addetti rimane ferma l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, da svolgere anche telematicamente, entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva.
Nei commi da 300 a 304, dell'art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, non compare il c.d. contributo aggiuntivo già visto sulle ulteriori nove settimane del Decreto Agosto e sulle sei settimane concesse dal Decreto Ristori (salvo gli esercenti attività elencati agli allegati 1 e 2, Decreto Legislativo 9 novembre 2020, n. 149) correlato al calo di fatturato tra il primo semestre 2019 ed il primo semestre 2020.
Pertanto, le dodici settimane concesse dalla legge di bilancio 2021 non sono soggette alla verifica del calo di fatturato ed al relativo contributo aggiuntivo.
Diversamente, qualora l'impresa fosse ancora beneficiaria e intenda richiedere i trattamenti riconosciuti dal Decreto Ristori e non eserciti attività escluse dalla verifica di fatturato, l'istanza di accesso sarà subordinata alla dichiarazione della percentuale di riduzione del volume d'affari secondo gli scaglioni previsti ed al relativo contributo aggiuntivo, ove dovuto.
Ai sensi del comma 301, le istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2021 devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
A maggior chiarezza, seppur superfluo, il secondo periodo del citato comma 301, specifica che "In fase di prima applicazione, il termine di decadenza (...) è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
Invero, assunto che le dodici settimane previste dalla legge di bilancio sono decorrenti dal 1° gennaio 2021 - data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità - il primo termine di decadenza è necessariamente quello del 28 febbraio 2021 e, dunque, l'ordinario termine della "fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa".
Come di consueto al tempo della pandemia, ove l'istanza di accesso agli ammortizzatori sociali Covid venga effettuata con richiesta di pagamento diretto da parte dell'Istituto previdenziale, il datore di lavoro dovrà inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Ove il provvedimento di autorizzazione pervenga successivamente al predetto termine, il modello SR41 dovrà essere trasmesso entro trenta giorni "dall'adozione del provvedimento di concessione".
Anche per la nuova disciplina tale termine, a parere di chi scrive, dovrà decorrere dalla notifica del predetto provvedimento amministrativo.
Decorsi i predetti termini, il pagamento della prestazione ed i relativi oneri connessi rimarranno in carico al datore di lavoro inadempiente.
Anche per quanto concerne il comma 302, relativo all'invio dei dati di pagamento delle integrazioni salariali richieste, il secondo periodo concernente i termini decadenziali in fase di prima applicazione della norma appare un evitabile errore di copia e incolla delle precedenti disposizioni. Invero, stando al tenore letterale della norma, in sede di prima applicazione il termine decadenziale dovrebbe essere il 31 gennaio 2021. Appare, dunque, palese che i termini ordinari siano meno stringenti di quelli d'eccezione.
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