Posta la questione di fiducia sul disegno di legge di Bilancio 2022 nel testo approvato dal Senato. Secondo quanto si apprende, il voto di fiducia è previsto per il prossimo 29 dicembre. Il via libero definitivo è atteso per il 30 dicembre.
Tra le novità più importanti della legge di Bilancio 2022 vi è l'attesa riforma il sistema degli ammortizzatori sociali, una delle riforme di accompagnamento al PNRR e che riveste un ruolo fondamentale nell'ambito del più ampio progetto di tutela e sviluppo del mercato del lavoro.
Operando in tale direzione, la riforma delineata dalla Manovra 2022 mira ad allargare la platea delle aziende e dei lavoratori ammessi ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni, in modo da costruire una rete di protezione più universale, capace di resistere alle crisi congiunturali.
Il punto di partenza è il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che la riforma modifica in più punti e in modo sostanziale. Vediamo come.
La legge di Bilancio 2022, con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, estende l'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio e a tutti i lavoratori apprendisti (la disciplina vigente esclude i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia diversa dall'apprendistato professionalizzante).
In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve però pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo.
L’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda di integrazione salariale passa da 90 a 30 giorni.
È fatta salva l'esenzione per i trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
Nel calcolo delle soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro vanno compresi tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Cambia il limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, che viene unificato.
Con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’importo del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non potrà superare l’importo massimo mensile di 1.167,91 euro, come rivalutato annualmente (pari, nel 2021, a 1.199,72 euro in termini lordi e a 1.129,66 euro al netto della contribuzione previdenziale).
Modificata anche la disciplina del contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.
In particolare, si prevede, dal 1° gennaio 2025, una contribuzione addizionale ridotta in misura pari al:
Viene introdotto l'obbligo per il datore di lavoro, a pena di decadenza, in caso di pagamento diretto delle prestazioni per integrazioni salariali, di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.
Resta a carico del datore di lavoro inadempiente il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi ove siano trascorsi inutilmente tali termini.
Modificate le norme in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa
La legge di Bilancio 2022 stabilisce che non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale.
Se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione a tutti i datori di lavoro ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 168 del 2015 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
A prescindere dal numero dei dipendenti, la disciplina della CIGS è estesa alle seguenti categorie:
Novità anche per la disciplina delle causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie con specifico riferimento alla causale di riorganizzazione aziendale e quella di contratto di solidarietà. Non viene pertanto toccata la disciplina della causale di crisi aziendale.
La riorganizzazione aziendale può essere anche finalizzata alla realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento straordinario di integrazione salariale (inteso al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero), pari a un massimo di 12 mesi complessivi non prorogabili.
Dal 1° gennaio 2022, è previsto a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, nonché delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, partiti e movimenti politici un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.
Si prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale.
I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali sono tenuti a partecipare infatti a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
La mancata partecipazione, non giustificata, alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dalla prestazione economica secondo le modalità e i criteri da definire con decreto ministeriale.
Vengono poi introdotte disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica.
I datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale possono godere, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
Dal 1° gennaio 2022, il trattamento CISOA è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, nonchè agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
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