L’acquirente decade dall’agevolazione fiscale prima casa, qualora venda l’immobile prima che sia trascorso il quinquennio dall'acquisto, adducendo che a causa del suo collocamento in cassa integrazione, non riesce più a far fronte al pagamento del mutuo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di un contribuente, avverso la pronuncia con cui la Ctr aveva confermato l’avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero delle agevolazioni fiscali acquisto prima casa.
Secondo gli ermellini, in particolare, la Commissione regionale ha correttamente argomentato circa la non sussistenza, nel caso de quo, di un’ipotesi di forza maggiore.
Invero, gli argomenti addotti dal ricorrente – ritiene la sesta sezione civile con ordinanza n. 678 del 12 gennaio 2017 - non rivestono i presupposti di fatto integranti l’esimente in questione, giacché la rivendicata Cassa integrazione era solo temporanea, né era stato dimostrato che il minor introito avrebbe potuto rendere impossibile il pagamento del mutuo.
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