La Corte di cassazione si è da ultimo pronunciata con riferimento alla vicenda di un notaio che aveva chiesto al giudice del lavoro il riconoscimento del diritto al conseguimento della pensione nonché la condanna della Cassa Forense e della Cassa del Notariato, alla corresponsione delle differenze sui ratei maturati e non riscossi o, in subordine, al versamento degli stessi importi a titolo risarcitorio.
A fondamento della propria domanda, il professionista aveva dedotto di vantare quarant'anni di contribuzione utile per effetto del computo dei contributi relativi agli anni in cui aveva svolto l'attività di praticante procuratore legale e di procuratore legale, da sommarsi a quelli versati quale avvocato e quale notaio, nonché a quelli già riscattati per il corso di laurea.
La domanda era stata rigettata sia in primo che in secondo grado sull’assunto secondo cui, in realtà, il notaio non poteva far valere i prescritti quarant'anni di anzianità contributiva, dal momento che la Cassa Forense non aveva potuto procedere all'iscrizione per gli anni di svolgimento dell'attività di procuratore legale, iscrizione, questa, all'epoca rimessa alla facoltà del praticante ai sensi dell'art. 22 della legge n. 576/80.
Inoltre, alla data di entrata in vigore della legge n. 141/92, che aveva riaperto i termini per la presentazione delle istanze di retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa Forense, il procedimento attivato dalla precedente domanda del professionista, nel 1990, doveva intendersi ormai concluso, essendo già decorso il termine di 30 giorni di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 per la definizione del procedimento stesso.
Una decisione, questa, confermata anche in sede di legittimità, dove i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza n. 27943 del 31 ottobre 2018, hanno ritenuto infondati i motivi prospettati dal notaio.
Per gli Ermellini, in particolare, la chiara previsione normativa dei termini riguardanti la possibilità di tardiva richiesta di retrodatazione degli effetti dell'accredito contributivo era stata puntualmente considerata nell'impugnata sentenza.
In definitiva, è stato riconosciuto che non possono dirsi raggiunti i prescritti anni di anzianità contributiva, se nel relativo computo sono considerati gli anni in cui Cassa Forense non ha potuto procedere all'iscrizione dell'attività di procuratore legale, quando questa era rimessa alla facoltà del praticante medesimo.
Questo, ossia, qualora l’avvocato, per quegli anni, non abbia chiesto la retrodatazione dell’iscrizione.
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