Le domande per l'erogazione del bonus da 600 euro per il mese di aprile potranno essere presentate a partire dalle ore 14 di oggi, 8 giugno, e fino alle ore 24 dell'8 luglio 2020, tramite accesso alla propria area riservata presente nel sito di Cassa Forense.
Gli iscritti che abbiano già beneficiato del bonus per il mese di marzo non sono tenuti a presentare alcuna domanda.
Sono le ultime precisazioni rese da Cassa Forense, con nota del 7 aprile 2020, in merito al reddito di ultima istanza per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, mese di aprile 2020.
Il 5 giugno, il medesimo Ente di previdenza degli avvocati aveva diffuso un comunicato a firma del Presidente, Nunzio Luciano, dove illustrava le modalità di accesso al bonus di aprile.
Questo a seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale del 29 maggio 2020 dove sono fissati i criteri per l’erogazione del reddito di 600 euro per il mese di aprile agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Coronavirus.
Nel comunicato è stato puntualizzato, in primo luogo, che gli ammessi al bonus di marzo non dovranno ripresentare la domanda e che il pagamento relativo al mese di aprile, in questi casi, avverrà in automatico, “fermo restando l’iscrizione da data antecedente al 23 febbraio 2020”.
A seguire, Cassa Forense ha precisato che, in tutti gli altri casi, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura accessibile collegandosi all’area riservata del sito Internet dell’Ente previdenziale, “nel corso della giornata dell’8 giugno 2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp, e fino alle ore 24:00 dell’8 luglio 2020”.
Sono stati ricordati, così, i requisiti per accedere al bonus: possono presentare istanza i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50mila euro, per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.
Tra le indicazioni stabilite nel recente DM, è inoltre specificato che il bonus è incompatibile con:
Per finire, l’Ente previdenziale ha spiegato che:
Saranno ritenute inammissibili – viene infine precisato - le istanze pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle indicate.
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