Cassa forense autonoma sui contributi
Pubblicato il 18 novembre 2009
Con sentenza n. 24202 depositata il 16 novembre scorso, la Cassazione, Sezione lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in accoglimento alle istanze della Cassa Nazionale forense, aveva rigettato la domanda dallo stesso avanzata per la restituzione dei contributi non utilizzati ai fini pensionistici avendo compiuto 65 anni e deciso di cancellarsi dall'Albo.
I giudici di Cassazione, in particolare, rilevando come l'autonomia degli enti previdenziali privati abiliti questi ultimi ad abrogare o derogare a disposizioni di legge, hanno precisato che gli stessi possono anche adottare, “in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni”, alcuni provvedimenti con i quali optare per un sistema contributivo più favorevole per i propri iscritti potendo, altresì, stabilire la regola della “non restituibilità dei contributi medesimi”.