Con ordinanza n. 17961 del 9 luglio 2018, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dalla mera istituzione del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, che origina il rapporto delegatorio tra le parti.
Conseguentemente, in caso di inadempimento degli obblighi del datore nei confronti della Cassa in ragione del suo fallimento, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio il datore in bonis o di insinuarsi direttamente nel suo fallimento per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa, neppure qualora sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse.
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