La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17961 del 9 luglio 2018, ha ribadito che l'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dalla mera istituzione del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, che origina il rapporto delegatorio tra le parti.
In ragione di ciò, in caso di inadempimento degli obblighi del datore nei confronti della Cassa, in ragione del suo fallimento, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio il datore in bonis o di insinuarsi direttamente nel suo fallimento per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa, neppure qualora sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse.
Inoltre, nessun rilievo assume la questione relativa al fatto che la nuova formulazione del CCNL non contiene l'esplicita clausola secondo la quale "la Cassa Edile non è tenuta ... ad effettuare il pagamento ... in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda".
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