Casero, detassazione lavoratori esteri e detrazioni per ristrutturazioni

Pubblicato il 15 settembre 2017

Dinanzi alla Commissione Finanze alla Camera, nella seduta del 14 settembre, il viceministro MEF, Luigi Casero, ha risposto ad alcune interrogazioni parlamentari su temi di grande attualità.

Lavoratori impatriati, detassazione del reddito dal 2017

Con la risposta all'interrogazione QT 5-12154, il Viceministro ha fornito una chiave di lettura corretta delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017 alla norma in materia di detassazione del reddito prodoto in Italia dai lavoratori impatriati in possesso di specifici requisiti, che hanno trasferito la residenza nel nostro Paese dal 2016 (Dlgs n. 147/2015).

Tale regime di favore è stato potenziato, appunto, dalla Legge n. 232/2016, che ha portato l'abbattimento del reddito imponibile al 50% e ha esteso il beneficio anche ai redditi di lavoro autonomo.

Il MEF ha specificato che le modifiche normative vanno interpretate nel seguente modo:

la Detassazione del 50% del reddito imponibile prodotto sul territorio nazionale si applica “a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017”.

Anche con riferimento ai nuovi beneficiari (estensione agli autonomi), si specifica che le suddette modifiche si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge (ossia dal 2017).

Dunque, sono agevolati coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 2017, mentre il beneficio non si applica a coloro i quali risultavano già fiscalmente residenti nel nostro Paese nei periodi d'imposta precedenti.

Ristrutturazione e detrazioni

Con la risposta all'interrogazione parlamentare Q.T. 5-12157 in Commissione finanze alla Camera, il viceministro Casero ha chiarito alcuni dubbi in tema di detrazione Irpef.

Circa la possibilità di accedere all’agevolazione di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), il MEF specifica l'esigenza imprescindibile di procedere con la comunicazione di fine lavori da rendere al Comune, da parte dell’impresa ristrutturatrice del fabbricato.

In altri termini, la detrazione per la ristrutturazione delle singole unità immobiliari spetta con riferimento agli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti dalle imprese di costruzione e/o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che cedono le relative unità entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.

Il presupposto costitutivo dell’agevolazione è, dunque, legato alla fine dei lavori. Pertanto, può essere ripresa a tassazione la suddetta detrazione fiscale su alcuni immobili, in caso di mancata ultimazione dei lavori dell'intero fabbricato.

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