Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16 comma 6 D.l. n. 179/2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio Pec sia imputabile al destinatario. E ciò, in particolare, quando si verifichi che il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi di cui all’art. 20 D.m. n. 44/2011, non si doti dei necessari strumenti informatici o non ne verifichi l’efficienza.
E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, dichiarando inammissibile il ricorso di due indagati, avverso l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza di una porzione di area demaniale. In particolare, quale unico motivo di ricorso, gli indagati, per il tramite del loro legale, lamentavano la mancata ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale. Era tuttavia emerso dall’istruttoria, come l’avviso fosse stato regolarmente inviato all’indirizzo Pec dell’avvocato domiciliatario, ma tuttavia non recapitato a causa della “casella piena” del destinatario, che aveva comportato il rifiuto del messaggio da parte del sistema.
Per cui nel caso in esame - conclude la Corte Suprema con sentenza n. 54141 del primo dicembre 2017 – si è in presenza di una mancata consegna per causa imputabile al destinatario, il quale, evidentemente, non ha adempiuto all’obbligo di dotarsi del servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione, di cui all’art. 20 D.m. n. 44/2011. Di conseguenza, la comunicazione si è regolarmente perfezionata mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 16 comma 6, D.l. n. 179/2012.
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