La situazione in cui si trova il coniuge separato che occupa la casa familiare data in comodato d’uso all’altro partner e di proprietà di soggetto terzo è quella di detenzione qualificata e non di possesso.
Al coniuge utilizzatore la prevalente giurisprudenza di legittimità riconosce un diritto personale di godimento in base ad acquisto a titolo derivativo dall’altro coniuge, esclusivo titolare di un diritto reale o di un diritto personale di godimento sull’immobile.
E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 22730 del 12 settembre 2019 e con cui è stato anche sottolineato che le eventuali spese di migliorie e ristrutturazione effettuate dall'altro coniuge non sono ripetibili ex articolo 1150 del Codice civile se non verso il proprietario del bene.
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