Casa con piscina esclusa dalle agevolazioni prima casa

Pubblicato il 23 maggio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12517 depositata il 22 maggio 2013, ha definitivamente respinto il ricorso presentato da due contribuenti, marito e moglie, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo un avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva loro comunicato la revoca delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa di abitazione sull'assunto che l'operazione di compravendita aveva avuto ad oggetto un bene di lusso.

I due coniugi lamentavano che alla fattispecie in oggetto avrebbe dovuto applicarsi, quanto alla concessione delle agevolazioni fiscali previste dal Testo unico n. 131/1986 per le abitazioni non di lusso, il Decreto ministeriale del 4.12.1961, trattandosi di compravendita di un alloggio costruito in base a licenza edilizia rilasciata nell’anno 1963; conseguentemente, l’avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere annullato dal giudice tributario in quanto adottato sull’erroneo presupposto dell’applicazione delle diverse previsioni di cui al Decreto ministeriale lavori pubblici del 2.8.1969.

Diversa la lettura fornita dai giudici di legittimità secondo i quali, sulla base delle risultanze istruttorie, e, in particolare, della esperita Consulenza tecnica d'ufficio, era emerso che l’immobile oggetto di causa doveva, per le sue caratteristiche, essere qualificato come bene di lusso in base alle disposizioni sia del Decreto del 4.12.1961, che di quello del 2.8.1969.

In ogni caso - spiega definitivamente la Suprema corte - in tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, occorre fare riferimento ai requisiti fissati dal Decreto ministeriale lavori pubblici 2 agosto 1969 in forza del quale “sono da considerare di lusso le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”.
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