Il Tribunale per i minorenni di Cagliari, con un decreto del 28 novembre 2008, ha statuito che, in caso di affidamento condiviso, poiché il diritto di abitazione nella casa familiare deve essere attribuito tenendo conto dell'interesse della prole, un nuovo matrimonio o una nuova convivenza non sono sufficienti ad impedire l'assegnazione della casa. Già la Corte costituzionale, con sentenza n. 308/08 aveva chiarito che la normativa sull'affidamento condiviso - secondo cui il diritto di abitazione è attribuito nell'interesse dei figli ma viene meno nel caso in cui l'assegnatario conviva a contragga nuovo matrimonio - deve essere interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno "di diritto" al verificarsi degli eventi di cui si tratta, ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.
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