L’Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso di cartolarizzazione attuata dal Comune per la dismissione del proprio patrimonio immobiliare utilizzando una società veicolo. Questa rappresenta che, nell’ambito della complessa operazione, è stato definito un accordo programmatico con il Comune avente come oggetto la retrocessione degli immobili in luogo del pagamento di un valore determinato, nonché singoli atti di retrocessione.
Si chiede se anche a tali atti si applica il regime agevolativo di cui all’articolo 2, comma 6, DL n. 351/2001, per effetto del rinvio di cui all'art. 84 L. n. 289/2002.
La soluzione è nella risposta n. 424 del 31 agosto 2023 dell'Agenzia delle Entrate.
Viene rammentato che rientra nella facoltà degli enti locali costituire società a responsabilità limitata con capitale iniziale di € 10.000, aventi a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.
Poiché l’iter della cartolarizzazione è assai complesso, deve ritenersi che sia l’accordo programmatico sia gli atti di retrocessione dei singoli immobili in qualità di atti funzionali alla ''chiusura'' della complessa e pluriennale operazione di cartolarizzazione attuata dal Comune per il tramite della società, ricadano nel regime di favore di cui all’articolo 2, comma 6, DL n. 351/2001.
Pertanto, anche su tali atti risulta applicabile l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale nonché da altra imposta indiretta.
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