La Corte di cassazione ha ribaltato la decisione di annullamento di un’ordinanza ingiunzione rivolta ad una Srl, sanzionata per aver istallato un cartellone pubblicitario chiaramente visibile dagli utenti che circolavano sulla carreggiata di un raccordo autostradale.
Il tribunale, condividendo le valutazioni già rese dal giudice di pace, aveva ritenuto che la società in oggetto non fosse sanzionabile in quanto, in primo luogo, l’istallazione del cartello in contestazione era stata autorizzata dal Comune; la stessa, inoltre, anche se visibile, non avrebbe interferito con i segnali posti sul raccordo, tanto da potersi escludere un pericolo per gli utenti della strada.
A questa decisione si era opposto il Prefetto, depositando ricorso per cassazione in cui era stato dedotto che, mentre per le strade in genere, il primo comma dell’articolo 23 del Codice della strada vieta l’istallazione di cartelli solo nel caso in cui gli stessi possono in vario modo disturbare la guida, per le autostrade, ai sensi del settimo comma della medesima norma, è invece vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo le stesse e in vista delle stesse, salvo che nelle aree di servizio.
Aderendo a questa censura, la Suprema corte ha ritenuto che nella decisione in oggetto fosse stato violato, di fatto, il settimo comma dell’articolo 23 citato.
E’ infatti chiara – sottolinea la Corte nella sentenza n. 25884 del 15 dicembre 2016 – la prescrizione ivi contenuta secondo cui “è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi”, anche se, poi, il relativo rigore è temperato nel proseguo del testo, con specifica di alcune ipotesi derogatorie.
Ed è stato decisivo, per i giudici di legittimità, il fatto che la sentenza impugnata non contenesse alcuna affermazione in ordine alla riconducibilità della collocazione del cartello in questione ad alcuna delle suddette ipotesi.
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