Secondo la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, la notifica di cartelle esattoriali effettuata dall’Agente di riscossione via Pec non è valida se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “pdf” anziché “p7m”.
Questo, atteso che l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, nonché, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, può essere garantita solo attraverso l’estensione “p7m” del file notificato.
In difetto di detta ultima estensione del file, dunque, la notificazione via Pec delle cartelle non è valida, con annullamento derivato delle cartelle di pagamento medesime.
E’ quanto si legge nella sentenza n. 204 depositata il 31 luglio 2017.
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