Cartelle di pagamento. Dopo decadenza e dilazione, no alla vecchia rateazione

Pubblicato il 20 dicembre 2018

Dopo la decadenza dal piano di pagamento rateale delle somme dovute all'agenzia delle Entrate, la riammissione alla dilazione e la nuova interruzione delle rate, al contribuente è negato di poter riprendere i pagamenti secondo la vecchia rateazione, in quanto la rottamazione non è andata a buon fine.

E’ la conclusione a cui giunge l’agenzia delle Entrate, con risposta n. 116 del 19 dicembre 2018.

I fatti

Dopo aver siglato gli accertamenti con adesione per i periodi d’imposta dal 2008 al 2010, l’istante, nel 2013, ha effettuato il pagamento della prima rata delle somme dovute ai fini dell’Irpef.

A gennaio 2015 è avvenuta la decadenza dalla dilazione, ma il soggetto ha beneficiato della riammissione prevista dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della L. 208/2015. Ma, quando mancavano ancora cinque rate da pagare, i pagamenti sono stati interrotti a novembre 2016.

E’ stata, poi, presentata istanza per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ex articolo 6, Dl 193/2016, non versando né la prima rata né le successive.

Il contribuente, quindi, chiede all'agenzia delle Entrate se, dopo la decadenza dalla rottamazione, sia possibile riprendere la dilazione iniziale.

Risposta del Fisco: la rateazione iniziale non può essere ripresa

La risposta al contribuente è negativa, essendo l’istante già decaduto dalla prima dilazione di pagamento.

Al caso di specie non può applicarsi l’articolo 6, comma 8, lettera c) del DL n. 193 del 2016, secondo cui “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione”. Infatti qui il riferimento è alla dilazione “accordata dall’agente della riscossione”, e non anche a quella dell’agenzia delle Entrate in sede di accertamento con adesione.

Inoltre, deve essere fatto presente che, avendo fruito della riammissione al pagamento dilazionato (articolo 1, commi da 134 a 138, legge 208/2015), l’agenzia delle Entrate ha applicato il comma 137, secondo cui “Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga”.

Il contribuente, spiega l’Agenzia, può presentare istanza all’agente della riscossione, che ne valuterà l’ammissibilità, per avvalersi della nuova rottamazione - articolo 3, Dl 119/2018.

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