Come si propone un’opposizione alla cartella di pagamento emessa per la riscossione di una multa stradale qualora quest'ultima non sia stata mai notificata all’automobilista?
Qual è il termine per proporre ricorso e da quando decorre?
Sono questi gli interrogativi a cui ha risposto la Corte di cassazione a Sezioni unite civili con la sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, enunciando, dopo un’articolata disamina, un opportuno principio di diritto.
Per la Suprema corte, innanzitutto, l’opposizione a questa cartella di pagamento, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del Codice della strada, va proposta ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 150/2011, e non nelle forme della opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del Codice civile.
Inoltre, le Sezioni unite hanno specificato che, in dette ipotesi, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni, decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
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