Con la sentenza n. 21080 depositata il 19 ottobre 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata nell’ambito di una vicenda che riguardava la riscossione mediante iscrizione a ruolo di entrate non tributarie, di cui al Decreto legislativo n. 46/1999.
Nella specie, si trattava di una cartella di pagamento notificata per il recupero delle spese di giustizia.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come, in dette ipotesi, l’opposizione agli atti esecutivi effettuata prima dell’inizio dell’esecuzione debba proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. n. 602/1973.
Ciò alla luce del principio secondo cui per l’opposizione agli atti esecutivi, con la quale si fanno valere i vizi formali dell’atto esecutivo concernente entrate non tributarie (articolo 29 del Decreto legislativo n. 46/1999), ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale, è previsto un rinvio alle forme ordinarie.
L’opposizione agli atti esecutivi costituisce il rimedio esperibile per far valere il vizio di motivazione della cartella e il termine di cui all’articolo 617 del Codice di procedura civile rappresenta lo “spatium” entro cui il debitore può dolersi dell’irregolarità formale.
In tale contesto, la mancata conoscenza o conoscibilità delle ragioni dell’impositore può rappresentare il motivo dell’opposizione stessa che si configura come reazione ad un atto di natura esecutiva che si ritenga non conforme al precetto normativo.
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