La cartella di pagamento a seguito di controllo formale è legittima anche se il contribuente rileva di non aver ricevuto l’invito a produrre documenti e l’esito del successivo controllo. In ogni caso, l’invio delle suddette comunicazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno è idoneo a soddisfare il dettato normativo, a nulla rilevando che il destinatario eccepisca di non averle ricevute.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, respingendo la doglianza di un contribuente, il quale aveva impugnato una cartella di pagamento a seguito di controllo formale ex art. 36 ter Dpr 600/1973, lamentando, tra le altre questioni, come l’Agenzia delle entrate non avesse correttamente notificato l’invito a produrre documenti ed il conseguente esito del controllo (con errata interpretazione della relativa normativa).
Ma la Cassazione ha precisato come sia in tal caso dubitabile che il ricorrente abbia interesse a dolersi della pretesa violazione dell’art. 36 ter Dpr 600/1973. Ricorda infatti il carattere eventuale dell’invito a produrre documenti, che l’Ufficio è tenuto a formulare solo se nel corso dell’attività di controllo emergano elementi o dati rispetto ai quali si renda necessario richiedere chiarimenti al soggetto passivo o si renda necessario invitarlo a produrre documenti non allegati o difformi da quelli in possesso dell’amministrazione.
Ciò mette preventivamente l’Ufficio al riparo da contestazioni, dal momento che il suo inoltro – della cui omissione si lamentava appunto il ricorrente, eccependone il mancato ricevimento – non costituisce un adempimento necessitato, neppure in funzione della successiva comunicazione di cui al comma quarto (esito del controllo formale), atteso che l’amministrazione è tenuta all'invio di quest’ultima anche se nella fase di verifica abbia ritenuto non si dovessero chiedere chiarimenti di sorta al dichiarante o che lo stesso non dovesse essere invitato ad eseguire ulteriori produzioni documentali.
Dunque – conclude la Corte con sentenza n. 4591 del 9 marzo 2016 - se nella sequenza procedimentalizzata delle attività previste dall'art. 36 ter citato, l’amministrazione ben può prescindere dalla formulazione dell’invito quando non ne sussista la necessità, il ricorrente non ha titolo alcuno a lamentarne l’omesso ricevimento, potendo infatti non essergli mai pervenuto perché l’Agenzia non ne abbia ravvisato le condizioni.
Infondata anche l’ulteriore doglianza che fa leva sull'aspetto formale del procedimento, smentita dalla stessa legge, laddove autorizza ad inoltrare l’invito di cui sopra “anche telefonicamente o in forma scritta o telematica”, così avallando un ampio ventaglio di canali informativi a cui l’Ufficio è libero di attingere per sollecitare il contribuente a fornire i necessari chiarimenti o a produrre i necessari documenti per completare l’attività di verifica.
Ciò sta implicitamente a testimoniare che l’invito non è soggetto ad alcun vincolo di forma, a maggior ragione se – come nel caso di specie – esso è inoltrato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
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