Cartella illegittima senza la data di consegna del ruolo

Pubblicato il 16 novembre 2010 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22997 del 12 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità di una cartella di pagamento che era stata notificata al contribuente senza che contenesse l'indicazione della data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione.

Secondo i giudici di legittimità, detta omissione concreterebbe una carenza di motivazione della pretesa non consentendo al contribuente di verificare l'esatta quantificazione degli interessi liquidati sull'atto.

Perché la cartella sia legittima – spiega la Corte - occorre che sia possibile procedere alla verifica degli interessi richiesti; in particolare, “il riferimento al calcolo degli interessi dovuti, infatti, non è in alcun modo prescritto dalla normativa di riferimento (art. 12 del dpr 602/73) e appare collegato alla data di esecutività del ruolo, unico dato che ne consente la verifica”. Gli interessi, quindi, in base all'articolo 2 della Legge 29/61, “si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile”. In conclusione, la certezza dell'inizio della esigibilità è verificabile solo grazie alla precisa indicazione della data di esecutività del ruolo.
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