Cartella di pagamento. Non sanzionabile il contribuente per la truffa del consulente fiscale
Pubblicato il 02 settembre 2013
Ad una contribuente viene notificata una cartella di pagamento da parte del Fisco dopo che le erano stati spiccati due avvisi di accertamento, entrambi “trascurati” dal professionista incaricato di adempiere alla contabilità.
Rivolgendosi ad altra società di consulenza per il controllo di quest’ultima pretesa, la contribuente scopre le gravi e persistenti inadempienze compiute dal precedente consulente fiscale, tali da giustificare una denuncia alla Procura per il reato di truffa e, dal punto di vista civile, una citazione per responsabilità contrattuale.
Si procede, così, con il ricorso alla Ctr Lombardia per vedersi riconoscere il diritto a non pagare le sanzioni per le irregolarità commesse dal professionista, dal momento che le omissioni compiute in dichiarazione, relative al pagamento delle imposte, non potevano essere addebitate direttamente alla contribuente.
La Commissione regionale lombarda, con la sentenza n.
120/50/2013, ha confermato lo sgravio integrale delle sanzioni Irpef e Iva, visto che l’illecito è stato compiuto da terzi e, ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997, non è imputabile al singolo contribuente in virtù delle cause di non punibilità, secondo cui il contribuente, il sostituto e il responsabile dell’imposta non possono essere puniti se è dimostrato che il mancato pagamento del tributo è dipeso da un fatto grave denunciato all’autorità giudiziaria e, dunque, addebitabile, solo al diretto responsabile.
La Ctr ha però riconosciuto a favore del Fisco il pagamento dell’Irap, dato che la contestazione del tributo è avvenuta con atti divenuti definitivi e non impugnati tempestivamente anche se per omissione di terzi.