Cariche pubbliche, riconoscimento della retribuzione figurativa

Pubblicato il 28 luglio 2021

Con il messaggio n. 2733 del 27 luglio 2021, l’INPS è intervenuto in merito agli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto risulti sospeso per distacco ovvero aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive. Nello specifico, l’Istituto Previdenziale ha confermato la validità delle attestazioni cartacee (modello AP 123) attualmente prodotte dal datore di lavoro nel caso in cui il rapporto risulti sospeso per uno dei predetti eventi.

Accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali

Nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive, al fine di semplificare e rendere più tempestivo il processo sotteso all’istruttoria delle domande di accredito figurativo, è stato precisato che i dati dichiarati nel flusso Uniemens sostituiranno, in futuro, le attestazioni cartacee (modello AP 123) attualmente prodotte dal datore all’ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate.

Conseguentemente, per tutto il 2020 è stato intrapreso un periodo di sperimentazione che consentisse l’allineamento procedurale e operativo alle citate istruzioni per cui è stato reso comunque possibile acquisire il modello AP 123 debitamente compilato, allegato alla domanda, presentata annualmente, di accredito della contribuzione figurativa.

È stata altresì prevista la sottoposizione di detto modello, come di consueto, alla prescritta validazione dell’INL.

Infine, l’INPS invita le Strutture territorialmente competenti per residenza del lavoratore, ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, in sede di lavorazione delle istanze di accredito figurativo, a procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello AP 123.

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