Può essere licenziato per riduzione del personale, ai sensi della L. n. 223/1991 (c.d. licenziamento collettivo), il dipendente che fruisce del congedo straordinario per assistere il padre disabile. Infatti, il diritto alla conservazione del posto di lavoro, nulla ha a che vedere con eventuali vicende societarie che pongono il dipendente in un piano di riduzione del personale.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5425 del 25 febbraio 2019, chiarendo che il periodo di congedo straordinario per l’assistenza al familiare portatore di handicap grave ha una finalità esclusivamente sociale, essendo diretto a garantire al lavoratore un trattamento economico e assistenziale per tutto il periodo.
Nel caso di specie, una società ha adottato l’estrema ratio del licenziamento collettivo (L. n. 223/1991) nei confronti di un lavoratore in congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/ 2001 per assistere il padre disabile.
La Corte distrettuale ha escluso che la fruizione di tale congedo, al momento dell’intimazione del licenziamento, potesse in qualche modo rappresentare condizione ostativa al potere di recesso da parte della società.
In particolare, la Corte territoriale ha escluso:
Dello stesso parere sono i giudici della Corte d’Appello di Roma, che rigettavano il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 1, commi 58 e ss., della L. n. 92/2012, dal dipendente.
Il lavoratore impugna la sentenza e ricorre in Cassazione.
I giudici della Suprema Corte confermano le pronunce di primo e secondo grado di giudizio, e rigettano il ricorso del dipendente. Sul punto, gli Ermellini hanno evidenziato come il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo di congedo straordinario per l’assistenza al familiare portatore di handicap grave abbia una finalità meramente sociale, essendo diretto a garantire al lavoratore un trattamento economico e assistenziale per tutto il periodo (massimo due anni) di assistenza.
Dunque, eventuali vicende societarie esulano dalla conservazione del posto di lavoro, essendo tale diritto circoscritto all’art. 4 della L. n. 53/2000.
Appurato che le vicende attinenti alla vita dell’impresa che siano estranee a quest’ambito esprimono i loro effetti anche sul dipendente che beneficia del congedo, i giudici sollevano la problematica relativa alla decorrenza degli effetti del licenziamento. Ciò in relazione al fatto che il congedo straordinario per assistere il familiare con handicap di cui fruiva il lavoratore non era stato interamente goduto. Su quest’ultimo punto, i giudici non si esprimono, in quanto la questione non è emersa nelle aule della Corte Territoriale e d’Appello.
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