La Legge di Bilancio 2018 ha previsto una novità anche per ciò che riguarda i rifornimenti di carburanti, stabilendo che, a partire dal 1° luglio 2018, per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali verso tutti i soggetti titolari di partita Iva, vi sia l’obbligo di emissione di fattura elettronica (comma 920, Legge n. 205/2018).
Il successivo comma 921 sancisce che: per gli esercenti attività di distribuzione, l’esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi per le forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si applica solo per i rifornimenti effettuati a privati consumatori. I commi 922 e 923, invece, introducono la necessità di dover ricorre al pagamento con moneta elettronica, il primo, per la deducibilità del costo, mentre l’altro per la detraibilità dell’Iva.
Alla luce di tutto ciò, è intervenuto il Ministero dell’Economia, con decreto 10 gennaio 2018 pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 18 del 23 gennaio, a sancire che la benzina e il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori devono essere inseriti tra quei beni che, in base all’articolo 60-bis del Dpr 633/1972, fanno scattare la solidarietà in capo al cessionario nel pagamento dell’imposta, qualora il cedente non vi provveda, e per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale.
La finalità di questa norma, che era stata anticipata dalla relazione alla Manovra correttiva 2017 (Dl n. 50/2017), demandando ad un decreto ministeriale l’ampliamento della norma sulla solidarietà anche al settore dei combustibili per autotrazione, è quella di contrastare le frodi Iva.
La disposizione del decreto MEF 10 gennaio 2018 entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale. Pertanto, da oggi, è obbligato solidalmente al versamento dell’Iva, anche il cessionario di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
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