Con la riforma della disciplina del caporalato, il Legislatore ha introdotto nel codice penale anche la confisca obbligatoria degli strumenti con i quali è stato posto in essere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché dei proventi conseguiti da tale condotta illegale
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con approfondimento del 18 settembre 2020, ha analizzato la questione evidenziando che per eseguire tale confisca è necessario attendere l’irrevocabilità di una sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (il cd. “patteggiamento”), pronunciata per il reato di cui all’articolo 603-bis.
Tuttavia per evitare che il datore di lavoro disperda i beni propri e quelli dell'azienda il Giudice può disporre il sequestro preventivo a patto che ravvisi nella fattispecie concreta i requisiti del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”.
Dopo aver analizzato i casi in cui, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sussiste il “fumus commissi delicti” ed il “periculum in mora”, i Consulenti del Lavoro si sono preoccupati di verificare sulla base di quali elementi, in ipotesi di reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, il giudice possa ritenere sussistenti i succitati (“fumus commissi delicti” e “periculum in mora”), concludendo che l’obbligatorietà della confisca ex articolo 603-bis.2 deve considerarsi ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall’articolo 240, comma 2, del codice penale.
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