Il nuovo art. 603-bis.2 c.p., entrato in vigore il 4 novembre 2016, prevede che in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
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