Detrazione per il canone di locazione dell’immobile a maglie larghe. Infatti, l’agevolazione fiscale spetta anche al lavoratore dipendente, fiscalmente residente in Italia, che, per motivi di lavoro, trasferisce all’estero la propria residenza. Ciò vale purché il trasferimento sia avvenuto da non più di tre anni dalla richiesta dell’agevolazione, in un comune distante almeno 100 Km da quello in cui il contribuente risiedeva in precedenza.
È questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 288 del 28 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 2, co. 1 del Tuir (Dpr. 917/1986) stabilisce che sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza e che il co. 2 del medesimo articolo considera residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Le tre condizioni previste, specifica l’Agenzia, sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d'imposta, uno solo dei requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contemporaneamente assenti nel periodo d'imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Il successivo art. 3 del Tuir prevede che per le persone residenti in Italia l'imposta si applica sull'insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l'imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.
L'art. 16, co. 1-bis, del Tuir prevede che ai “lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
Di conseguenza, la detrazione può essere effettuata purché:
L’Agenzia delle Entrate, nel chiarire che la detrazione spetta anche ad un soggetto che ha trasferito, per motivi di lavoro, la residenza all’estero con contestuale iscrizione all’AIRE, il beneficio fiscale riguarda esclusivamente l’anno nel quale, pur avendo effettuato l’iscrizione all’AIRE, risulti ancora fiscalmente residente in Italia.
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