Vengono fornite precisazioni in merito alla ripresa del pagamento dei canoni Tv nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto del 2016, che era stato sospeso per effetto del Dl n. 55/2018.
Nella risposta n. 70 del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la sospensione del pagamento del canone RAI, in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016, è stato disposto fino al 31 dicembre 2020; pertanto il canone relativo all'anno 2021 risulta dovuto e non sospeso.
Le istruzioni fornite dalle Entrate stabiliscono che, per quanto riguarda i canoni “sospesi” (agosto 2016-dicembre 2020) per la tv ad uso privato, la tassa non addebitata nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica per effetto della sospensione dei versamenti, dovrà essere corrisposta autonomamente dai cittadini con modello F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Diverso è il caso del canone RAI non sospeso dovuto per l'anno 2021, che non soggiace alla procedura sopradetta: qualora non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, la riscossione del canone RAI 2021 ordinariamente dovuto dal 1° gennaio di detto anno va effettuata emettendo fatture “con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi” e comunque “in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre”, come previsto dall’art. 3, comma 4, DM n. 94/2016.
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