La richiesta di oscuramento dei canali Rai non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone televisivo.
Il canone radiotelevisivo – per come precisato dalle Sezioni unite di Cassazione nel testo della sentenza n. 24010/07 – non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente alla Rai, gestore del servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio.
Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 1922 depositata il 2 febbraio 2016, ha cassato, con rinvio, la decisione di merito con la quale la CTR del Lazio aveva accolto la tesi di un contribuente secondo cui la richiesta di oscuramento dei canali Rai farebbe venire meno l’obbligo di pagamento del canone.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".