La Suprema corte si è pronunciata nell’ambito di una controversia attivata dai conduttori e dai proprietari di alcune unità immobiliari ad uso commerciale che facevano parte di un condominio, al fine di veder annullata una delibera condominiale in cui era stata prevista la chiusura permanente dei cancelli e delle sbarre di accesso all’area privata per tutto l’arco della giornata.
Nel dettaglio, è stata confermata dagli Ermellini la decisione con cui la Corte d’appello aveva, da un lato, ravvisato un difetto di legittimazione dei conduttori delle unità immobiliari e, dall’altro, ritenuto che la legittimità della delibera in esame dovesse essere valutata in riferimento al disposto dell’articolo 1120 del Codice civile, in materia di innovazioni relative all’uso della cosa comune, e non al disposto dell’articolo 1102 c.c., come per contro ritenuto dai giudici di prime cure.
Da tale considerazione discendeva che la limitazione disposta nella specifica delibera era da ritenere coerente con la previsione contenuta nel regolamento del condominio, nel quale era stabilito che “gli spazi di proprietà comune, durante le ore diurne, saranno luogo sicuro di ricreazione dei bimbi del condominio e quindi le auto dei condomini non dovranno sostare in dette aree, ad eccezione di brevi istanti per la salita e la discesa dagli automezzi”.
Respingendo le diverse doglianze dei condomini, originari attori, la Corte di cassazione – sentenza n. 151 del 5 gennaio 2017 – ha ritenuto la pronuncia di merito immune da censure.
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