Precisazioni dalla Corte di cassazione in materia di cancellazione del testamento, per come disciplinata dall’articolo 684 del Codice civile.
Secondo gli Ermellini – sentenza n. 8031 del 21 marzo 2019 – detta cancellazione si configura alla pari della distruzione, ovvero come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile, in via presuntiva, al testatore quale negozio di attuazione.
Lo stesso va giuridicamente qualificato, alla luce della disposizione di cui al menzionato articolo 684 c.c., quale revoca tacita del detto testamento.
Di conseguenza, se ad essere cancellato sia un testamento successivo contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l’articolo 683 c.c., ai sensi del quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, bensì l’articolo 681 c.c. che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.
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