E’ da ritenere corretta la comunicazione della cancellazione della causa dal ruolo che sia stata inoltrata, dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario, ad uno degli avvocati difensori, per tramite della PEC indicata in ricorso, e non anche al domicilio fisico del codifensore domiciliatario, la cui PEC, invece, non era indicata nell’atto.
Per escludere la validità di una comunicazione siffatta non può, ossia, invocarsi la mancata comunicazione alla PEC, non indicata, del difensore domiciliatario, “stante la prevalenza della comunicazione informatica, espressamente richiesta, che prescinde dal luogo fisico”.
E’ quanto statuito dal Consiglio di stato con ordinanza n. 2095 del 4 aprile 2018, con la quale è stata rigettata l’opposizione ad un decreto decisorio in cui, in via preliminare, era stata dedotta la mancata decorrenza dell’anno dalla cancellazione dal ruolo di una causa, in assenza di regolare comunicazione della cancellazione all’appellante.
L’opponente si doleva che la cancellazione fosse stata comunicata, tramite PEC, ad uno solo dei difensori e non anche alla PEC del difensore domiciliatario, mentre, secondo la nota organizzativa del segretario generale dell’aprile 2014, in presenza di elezione di domicilio, avrebbe dovuto essere comunicata alla PEC del domiciliatario.
Nel precisare i principi sopra riferiti, il Collegio amministrativo ha sottolineato come, nella specie, l’opponente non si era lamentato di non aver ricevuto la comunicazione, bensì solo della circostanza che non l’aveva ricevuta anche il codifensore.
L’irrilevanza della lamentata omessa comunicazione al codifensore – si legge ancora nella decisione - era desumibile anche dalla regola, introdotta con la novella del 2016 all’articolo 136 c.p.a., ed applicabile dal gennaio 2017, secondo cui “è sufficiente che vada a buon fine una solo delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato del collegio difensivo”.
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