Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, datato 10 febbraio 2025 e adottato con il parere della Banca d'Italia, stabilisce la riduzione forfettaria del tasso di cambio per i redditi in franchi svizzeri riferiti all'anno 2024.
Il presente atto è adottato ai sensi del comma 632, articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), successivamente modificato, che prevede che la determinazione della riduzione forfettaria del tasso di cambio, come indicato nell’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR, avvenga tramite provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 15 febbraio di ogni anno, previo parere favorevole della Banca d’Italia.
Nello specifico, il comma 632, con le relative modifiche, stabilisce che la riduzione forfettaria, fissata inizialmente al 30% dai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del TUIR, venga incrementata o diminuita in base alla variazione percentuale media annua riscontrata tra il franco svizzero e l’euro. Tuttavia, tale riduzione non può mai essere inferiore alla soglia del 30%.
I valori medi annuali del tasso di cambio tra il franco svizzero e l’euro, forniti dalla Banca d’Italia, sono stati pari a 0,9718 per il 2023 e 0,9526 per il 2024. Nel 2024, la media annuale del cambio ha registrato un calo di 0,0192 rispetto all'anno precedente, determinando una variazione percentuale media annua tra le due valute pari a -1,98%.
La diminuzione del numero medio di franchi svizzeri necessari per ottenere un euro, traducendosi in un incremento del reddito in euro grazie alla rivalutazione del franco svizzero, comporta un aumento della percentuale di riduzione forfettaria.
Tale percentuale si applica ai redditi, esclusi quelli d'impresa, delle persone fisiche registrate nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, ai compensi da lavoro autonomo percepiti da professionisti con studio nel medesimo comune e ai redditi d’impresa generati da ditte individuali e società iscritte alla Camera di Commercio di Como, a condizione che tali redditi siano espressi in franchi svizzeri.
Dunque con il provvedimento prot. n. 41036 del 10 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito l'entità della riduzione forfettaria del tasso di cambio da applicare per il calcolo dei redditi disciplinati dai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del TUIR, relativi al regime fiscale di Campione d’Italia.
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