Campione d’Italia, riduzione forfetaria pari al 30% per il 2021

Pubblicato il 16 febbraio 2022

La riduzione forfetaria del cambio da applicare per la determinazione dei redditi previsti dai co. 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR, riguardante il regime fiscale di Campione d’Italia, è fissato nella misura del 30%, per il periodo di imposta 2021.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 febbraio 2022, ricordando che la riduzione forfetaria è disposta anche con riguardo ai redditi di impresa per la rideterminazione annuale, mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, della percentuale di riduzione forfetaria del cambio franco svizzero/euro.

Riduzione forfetaria, campo di applicazione

La riduzione forfettaria in commento si applica:

Riduzione forfetaria, scostamento percentuale medio annuale

L’art. 1, co. 632 della L. n. 147/2013 stabilisce che, per tenere conto delle variazioni del cambio tra franco svizzero ed euro, la percentuale di riduzione forfetaria, definita per i soggetti sopraindicati nella misura del 30% dall’art. 188-bis, co. 1 e 2 del TUIR, è annualmente maggiorata o ridotta, in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute.

Tale rideterminazione va effettuata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d’Italia. La riduzione forfetaria in esame non può comunque essere inferiore al 30%.

Riduzione forfetaria, le media annuali per il 2020 e 2021

Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il 2020 a 1,0705 e per il 2021 a 1,0811. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2021 ha registrato un aumento dello 0,0106 rispetto alla media annuale del 2020, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a +0,99%.

L’aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria.

La stessa norma stabilisce, poi, che la misura deve essere determinata, ogni anno entro il 15 febbraio, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate avallato da un parere della Banca d’Italia: il parere è giunto a destinazione l’8 febbraio scorso.

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