Restano invariate anche per l’anno 2025 le misure di diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. Lo conferma il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con una nota diffusa il 18 dicembre 2024, la n. 127214.
Per effetto della progressiva riduzione disposta dall’art. 28, comma 1, del DL 24 giugno 2014 n. 90, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese:
Per unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero: 55 euro per ciascuna unità o sede.
L’importo complessivo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro applicando il criterio stabilito dalla nota ministeriale n. 19230 del 30 marzo 2009:
Il diritto annuale ordinariamente dovuto non include eventuali maggiorazioni fino al 20% autorizzate dal Ministero, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della L. 580/93. Tali maggiorazioni, approvate per il triennio 2023-2025 dal DM 23 febbraio 2023, finanziano progetti specifici delle Camere di Commercio condivisi con le Regioni.
Nel 2025, alcune Camere di Commercio (es. CCIAA di Irpinia-Sannio) applicheranno la maggiorazione del 20%, come da DM 27 marzo 2024.
Sono scaduti gli incrementi straordinari fino al 50% previsti dall’art. 1, comma 784, della L. 205/2017, per Camere con squilibri finanziari strutturali. Tra i decreti non più efficaci:
Le aliquote applicabili ai fatturati 2024 rimangono quelle del DM 21 aprile 2011, con riduzione del 50%. Gli importi, calcolati con cinque cifre decimali, sono arrotondati prima alla seconda cifra decimale e poi all’unità di euro.
Fasce e aliquote:
Confermate per il 2025 le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico delle Camere:
Il 50% delle somme raccolte sostiene Camere con diseconomie di scala, mentre il restante 50% finanzia progetti di efficienza e iniziative di sistema.
Le Camere che applicano maggiorazioni sono tenute a inviare entro il 30 giugno 2025 un rapporto dettagliato sui risultati raggiunti, insieme alla rendicontazione delle risorse derivanti dalle maggiorazioni 2024 e delle risorse residue del triennio 2020-2022.
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