Con due decreti ministeriali del MIMIT, pubblicati sul sito web istituzionale, sono stati approvati gli incrementi delle misure del diritto annuale da pagare alle Camere di Commercio per gli anni 2022, 2023 e 2024.
Si tratta dei Dm 23 febbraio e 28 febbraio 2023, che approvano rispettivamente le maggiorazioni pari al 20% e al 50% del diritto camerale annuale.
Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste dalla legge istitutiva.
La norma prevede che:
L'importo così quantificato, va ridotto del 50%, a norma dell'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e successivamente va considerata la quota di incremento destinata al finanziamento dei progetti strategici stabilita con decreto 22 maggio 2017 pubblicato in G.U. n.149 del 28-6-2017 e con successivo decreto 02 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 92 del 20/04/2018.
Si ricorda che le misure del diritto annuale per l’anno in corso sono state fissate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy (ex MiSE) con la nota n. 339674 dell’11 novembre 2022, che ha stabilito le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023. Tali misure non subiscono variazioni rispetto all’anno precedente.
Tuttavia, come anticipato, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione del diritto ordinariamente dovuto: tale quota di incremento è destinata al finanziamento di progetti strategici.
Con il DM 23 febbraio 2023 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.
Per tutte le Camere di Commercio è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%, fatta eccezione per le Camere di Commercio della Regione Sicilia oggetto dell'altro provvedimento ministeriale.
Dunque è approvata la maggiorazione del 20% del diritto ordinariamente dovuto.
L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Le Camere di commercio indicate nell'allegato “A” del presente decreto sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti presentati.
Le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all’articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435: ossia entro il termine previsto per la seconda rata degli acconti IRPEF/IRES (entro il 30 novembre), ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per le Camere di commercio siciliane è, invece, intervenuto il Dm 28 febbraio 2023.
Con tale provvedimento, il Ministero autorizza, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Camere di commercio siciliane indicate nel decreto, l’incremento del 50% della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari.
Si tratta delle seguenti CCIAA: Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.
L’incremento fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale, è riconosciuto in base all’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, alle Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario.
Il versamento dell’importo derivante dall’applicazione del decreto è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023 entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. a) del DPR n. 435/2001, previsto per la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi.
Analogamente, il versamento dell'importo maggiorato, per l’anno 2024, unitamente al versamento del diritto annuale ordinario per lo stesso anno deve essere effettuato entro lo stesso termine sopra indicato.
NOTA BENE: Le imprese di nuova iscrizione che, alla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 17 aprile 2023 sul sito ministeriale), hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettuano il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro il termine di cui all’art. 17 comma 3 lett. a) del DPR n. 435/2001 previsto per la prima rata degli acconti e del saldo delle imposte sui redditi.
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