Cambio turno, possibile anche con scarso preavviso

Pubblicato il 29 aprile 2021

Il datore di lavoro può, con atto unilaterale, decidere il cambio turno del proprio dipendente anche qualche ora prima dell’entrata in servizio. Dunque è legittimo cambiare l’orario del lavoratore anche con scarso preavviso. Tuttavia, affinché tale atto sia legittimo, deve essere obbligatoriamente compensato con un maggior riposo.

È questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10868 del 23 aprile 2021.

Cambio turno, la vicenda

Il caso riguarda un lavoratore che ricorre in giudizio poiché il datore di lavoro gli aveva comunicato la presa in servizio con un preavviso di sole sei ore. Dunque, il dipendente ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del sistema organizzativo del turno di disponibilità.

I giudici di merito rigettano la predetta domanda. Infatti, secondo la Corte d’Appello lo scarso preavviso era compensato con la fruizione di riposi maggiori rispetto a quelli del personale sostituito.

Cambio turno, la sentenza

La Corte di Cassazione conferma quanto sostenuto dalla Corte d’Appello. Secondo gli ermellini, infatti, non è condivisibile la censura sollevata, nei confronti della pronuncia di merito, dal dipendente, secondo cui lo scarso preavviso osservato dalla società per le comunicazioni di cambio turno, rendendo più difficoltosa l'organizzazione di vita tra tempi di lavoro e tempi di riposo, gli avrebbe provocando un danno.

Tale affermazione nasce dal fatto che la società datrice – peraltro applicando una norma contrattuale collettiva – aveva bilanciato il disagio procurato dall'orario minimo di preavviso di entrata in servizio, aumentando le ore di riposo.

Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la correttezza della condotta datoriale e, la conseguente non debenza di alcun ristoro a favore dello stesso.

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