Cambio di mutuo più snello

Pubblicato il 22 giugno 2007

Con la circolare n. 9/2007, l’Agenzia del Territorio precisa che, ai fini della portabilità del mutuo, è necessario il nesso di interdipendenza tra il nuovo mutuo contratto dal debitore per ottenere la somma destinata all’estinzione del debito ed il pagamento del debito stesso. Pertanto nel nuovo atto deve essere indicata la destinazione della somma mutuata e, nella quietanza rilasciata dalla banca deve essere indicata la dichiarazione del debitore riguardo la provenienza delle somme con le quali è stato effettuato il pagamento. Inoltre sia il contratto di mutuo tra banca e debitore che la quietanza della banca debbono risultare da atto recante data certa nei requisiti di forma normativamente previsti. La legge 40/2007 infatti, non prevede il pagamento di imposte per l’’operazione di subentro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy