Con la circolare n. 9/2007, l’Agenzia del Territorio precisa che, ai fini della portabilità del mutuo, è necessario il nesso di interdipendenza tra il nuovo mutuo contratto dal debitore per ottenere la somma destinata all’estinzione del debito ed il pagamento del debito stesso. Pertanto nel nuovo atto deve essere indicata la destinazione della somma mutuata e, nella quietanza rilasciata dalla banca deve essere indicata la dichiarazione del debitore riguardo la provenienza delle somme con le quali è stato effettuato il pagamento. Inoltre sia il contratto di mutuo tra banca e debitore che la quietanza della banca debbono risultare da atto recante data certa nei requisiti di forma normativamente previsti. La legge 40/2007 infatti, non prevede il pagamento di imposte per l’’operazione di subentro.
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