Nell’ambito della successione degli appalti nel settore privato, la riassunzione dei lavoratori impiegati nell’appalto è affidata, al netto di eventuali specificazioni contenute nel contratto sottoscritto, alla regolamentazione della contrattazione collettiva.
Salvo i casi di applicazione delle tutele di cui all’art. 2112, Codice Civile, estensibili in presenza di particolari mancanze sulle qualità soggettive del subentrante e sulla mancata oggettiva discontinuità imprenditoriale, il passaggio ex novo dei dipendenti in forza nell’appalto è affidata, perlopiù, alla contrattazione collettiva di categoria che, tuttavia, sconta i propri limiti nel momento in cui le c.d. clausole sociali rimangono all’interno di logiche civilistiche e, dunque, risultano opponibili solo ai soggetti che aderiscono o applicano le medesime o analoghe discipline contrattuali dell’impresa uscente.
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