Fatti eccezionali nel patrimonio netto

Pubblicato il 20 aprile 2016

L'Organismo italiano di contabilità ha diffuso, per la pubblica consultazione, la bozza revisionata del principio contabile Oic 29, nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili disciplinato dal Dlgs. 139/2015. I commenti dovranno essere inviati entro il 31 maggio 2016.

Principio Oic 29

Il principio contabile Oic 29 dal titolo “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” si occupa di analizzare proprio i cambiamenti di principi contabili e le correzioni di errori imputati nel patrimonio netto.

I cambiamenti di principi contabili possono essere obbligatori o volontari: i primi, sono ammessi soltanto se richiesti da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili, mentre, i secondi, vengono adottati per una migliore rappresentazione in bilancio di fatti o operazioni.

I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati tenendo conto delle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili e in caso di assenza di specifiche disposizioni transitorie, ci si deve rifare a quanto previsto dal principio contabile Oic 29.

Cambiamenti ed errori sul saldo di apertura

L'Oic specifica che gli effetti di cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile. Parallelamente, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti deve essere contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Nel revisionare il suddetto principio contabile, l'Organismo italiano di contabilità ha tenuto conto della scomparsa dell'area straordinaria e, per tali ragioni, cambia le modalità di contabilizzazione di fatti eccezionali, quali il cambio dei criteri di valutazione e la correzione degli errori rilevanti.

Applicazione retroattiva

Si specifica poi che salvo particolari disposizioni contrarie, impossibilità od eccessiva onerosità, gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente ossia rilevandoli nell'esercizio in cui essi si verificano.

Cioè se il principio si riferisce anche ad eventi e operazioni avvenuti prima dell'anno in cui avviene il cambiamento, ci si comporta come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato, contabilizzando i fatti eccezionali sul saldo di apertura del patrimonio netto, ossia fra gli utili portati a nuovo.

Si avrà, invece, una applicazione prospettica nel caso in cui il nuovo principio è applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile.

Con riferimento ai cambiamenti di principi contabili, inoltre, sono state riviste le informazioni da fornire nella Nota integrativa.

Cambiamenti di stima

In caso di cambiamenti di stima, ossia dei procedimenti o dei metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi, questi devono essere fatti rientrare nel normale procedimento di formazione del bilancio e non essere considerati cambiamenti di principi contabili. Per tali ragioni dovranno essere riportati nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di valutazione.

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