L’obbligo di far risultare il mancato pagamento del titolo di credito, nella specie una cambiale, mediante elevazione del protesto, a tutela delle regioni di regresso del portatore, sussiste anche in caso di sequestro del titolo medesimo, disposto nel corso di un procedimento civile o penale.
Per costante giurisprudenza anche di legittimità, non sussiste, infatti, in dette ipotesi, alcun “ostacolo insormontabile” alla elevazione del protesto per cause di forza maggiore, idoneo, ex articolo 61 della legge cambiaria, a rinviare l’atto che, per contro, rimane legittimamente procedibile con la presentazione della copia autentica del titolo, da restituirsi all’esito al portatore.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 91 del 4 gennaio 2017.
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