Cambiale sequestrata protestabile

Pubblicato il 05 gennaio 2017

L’obbligo di far risultare il mancato pagamento del titolo di credito, nella specie una cambiale, mediante elevazione del protesto, a tutela delle regioni di regresso del portatore, sussiste anche in caso di sequestro del titolo medesimo, disposto nel corso di un procedimento civile o penale.

Per costante giurisprudenza anche di legittimità, non sussiste, infatti, in dette ipotesi, alcun “ostacolo insormontabile” alla elevazione del protesto per cause di forza maggiore, idoneo, ex articolo 61 della legge cambiaria, a rinviare l’atto che, per contro, rimane legittimamente procedibile con la presentazione della copia autentica del titolo, da restituirsi all’esito al portatore.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 91 del 4 gennaio 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 31 marzo 2025 (con Podcast)

14/03/2025

CCNL Panificazione Fiesa. Contratto unico del 26/2/2025

14/03/2025

Panificazione Fiesa. Ccnl unico

14/03/2025

Via libera alla riforma delle accise e nuove regole doganali 2025: novità per carburanti e imprese

14/03/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 marzo 2025 (con Podcast)

14/03/2025

Tirocini formativi nei Tribunali: al via le domande per le borse di studio

14/03/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy