La Legge n. 232 del 2016 ( legge di bilancio) all’articolo 1, comma 243, ha rivisto le norme sulle attività dei call center sostituendo l’art. 24 -bis , DL n. 83/2012.
Tali modifiche hanno comportato, dal 1° gennaio 2017, l’ampliamento della platea di soggetti interessati dalla disciplina ed un sensibile aumento delle sanzioni amministrative previste per le violazioni. Le novità si applicano indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nei call center. Il MiSE, in merito pubblica un documento informativo.
Qualunque operatore economico che intenda collocare una attività di call center fuori dall’Italia in un Paese non Ue, è tenuto ad effettuare una comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’Ispettorato nazionale del lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ed al Garante per la protezione dei dati personali.
L’omessa comunicazione prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000 per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.
Chi ha localizzato l’attività di call center al di fuori dell’Italia e della Ue prima del 1° gennaio 2017 è tenuto al suddetto obbligo comunicativo entro il 2 marzo 2017.
Vige l’obbligo in caso di ricezione o effettuazione di una chiamata ad un call center da parte dell’utente che questo sia informato sul Paese in cui è fisicamente collocato l’operatore che risponde o chiama. La mancata informazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione.
La nota informativa diffusa dal MiSE fa presente che la nuova normativa richiede che tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono iscriversi, entro il 2 marzo 2017, al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizioni del pubblico ed utilizzate per i servizi di call center.
Una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro è prevista nel caso di mancata iscrizione.
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