Viene riconosciuta, con il decreto n. 22763 del 12 novembre 2015 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una forma particolare di indennità per i lavoratori delle aziende dei call center colpite dalla crisi.
In base al decreto legislativo n. 148/2015, possono accedere al trattamento i lavoratori delle aziende rientranti nel settore call center che non beneficiano della Cigs.
Inoltre, le aziende devono:
- avere un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda
- avere unità produttive in diverse Regioni o Province autonome
- aver attuato, entro la scadenza prevista del 31/12/2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto introdotte dalla legge Finanziaria del 2007 (n. 296/2006) (tali lavoratori devono essere ancora in forza alla data di pubblicazione del decreto n. 22763).
I beneficiari sono lavoratori dipendenti ed apprendisti.
Gli esclusi sono dirigenti e lavoratori a domicilio.
Ai soggetti ammessi viene riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.
All'indennità si accede quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa dipende da crisi aziendale tranne, a decorrere dal 2016, i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Spetta al ministero del Lavoro l'attribuzione del beneficio, sulla base di specifici accordi ministeriali, per periodi massimo di 12 mesi.
A carico delle imprese di call center che fanno richiesta del trattamento in parola, è fissato un contributo addizionale nella misura prevista dall’art. 5 del Dlgs. n. 148/2015, ossia:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 2 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
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